Deep linking e dintorni

Il sistema di linking utilizzato dal World Wide Web è attualmente oggetto di una serie di questioni legate alla sua liceità, sia dal punto di vista del copyright e del marchio, sia per quanto riguarda un’eventuale responsabilità dei gestori che inseriscono links con contenuti illeciti.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-12-2001]

Il linking si distingue in tre tipologie differenti:

- surface linking;
- deep linking;
- framing.

Non sussistono problemi di liceità per quanto concerne il surface linking, poiché si tratta di una pratica unanimemente accettata, consistendo semplicemente nel rimandare alla home page iniziale di un altro sito.

I problemi maggiori sorgono in relazione agli altri due tipi di linkaggio: il deep linking, (che rinvia ad una pagina interna di un altro sito) ed il framing (pratica che viene comunemente utilizzata per appropriarsi di parte di un altro sito, sfruttandone interamente i contenuti senza rendere noto all’utente la reale origine del materiale somministrato come proprio).

Si ritiene comunemente che il framing possa rappresentare una violazione del copyright in quanto ingenera nel fruitore una forma di confusione tra webmasters.

Controversa si pone invece la questione in relazione al deep linking, che, con svariate motivazioni, viene considerato sia lecito che illecito da parte di differenti Tribunali. Le recenti sentenze lo dimostrano.

Il Tribunale di Rotterdam ne ha dichiarata la totale liceità: i giudici olandesi hanno ritenuto che non vi sia alcuna violazione del diritto d’autore, riconoscendo nel deep linking una pratica comunemente utilizzata in Internet e che anzi si pone, assieme ai riferimenti ipertestuali, come linfa vitale del Web System; non solo, ma la pratica di linkaggio è stata ritenuta vantaggiosa anche per il sito ospitante, generando un incremento delle visite e – indirettamente – della pubblicità, compensando l’eventuale perdita di contatti a causa del ‘salto’ della homepage. La responsabilità di un eventuale mancato introito è stata accreditata invece ad uno scorretto impiego delle strategie pubblicitarie, ben potendo inserirsi banners pubblicitari anche nelle pagine interne di un sito.

Al contrario, sia il Tribunale di Parigi sia quello tedesco ritengono debba considerarsi illecito il linking effettuato senza rendere chiara al navigatore la provenienza dell’informazione, tranne nel caso in cui il sito ‘derubato’ abbia dato la sua approvazione esplicita sul linkaggio stesso.

L’esempio americano è, come sempre, sintomatico delle prossime direzioni da seguire in campo legale: una prassi giuridica nordamericana ha dato vita ad un nuovo contratto, il web linking agreement, con il quale sarà possibile disciplinare le condizioni di utilizzo del link tra sito e sito.

Nel nostro ordinamento, non sarà necessario richiamare le norme a difesa del copyright, ma si potrà sia seguire l’esempio statunitense, sia fare riferimento alla tutela della concorrenza nel caso in cui si prospetti un caso di linkaggio al solo fine di sottrarre accessi ad un sito concorrente.

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